Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sui finanziamenti di cui al comma 1, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti del Fondo per la ricostruzione, è destinata a:
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree produttive;
b) attività di promozione turistica, culturale, sociale e ambientale;
c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali con particolare riguardo a quelle promosse da giovani e donne;
e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
f) interventi e servizi di mobilità sostenibile e connettività;
g) interventi per l'adattamento e la mitigazione della crisi climatica;
h) attivazione di servizi di welfare, integrati con quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico, per le persone che vivono e lavorano nei territori colpiti;
i) azioni di supporto allo sviluppo e al consolidamento delle attività dell'associazionismo e dagli enti del terzo settore locale, alla costituzione di nuove associazioni e alla creazione e sostenibilità di spazi di socialità nelle aree colpite;
l) attività di partecipazione ai processi di pianificazione e programmazione municipale delle cittadine e dei cittadini che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta.