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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.6.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
6.6.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A valere sui finanziamenti di cui al comma 1, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti del Fondo per la ricostruzione, è destinata a:

   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree produttive;

   b) attività di promozione turistica, culturale, sociale e ambientale;

   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali con particolare riguardo a quelle promosse da giovani e donne;

   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   f) interventi e servizi di mobilità sostenibile e connettività;

   g) interventi per l'adattamento e la mitigazione della crisi climatica;

   h) attivazione di servizi di welfare, integrati con quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico, per le persone che vivono e lavorano nei territori colpiti;

   i) azioni di supporto allo sviluppo e al consolidamento delle attività dell'associazionismo e dagli enti del terzo settore locale, alla costituzione di nuove associazioni e alla creazione e sostenibilità di spazi di socialità nelle aree colpite;

   l) attività di partecipazione ai processi di pianificazione e programmazione municipale delle cittadine e dei cittadini che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta.