Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale è data repentina e adeguata pubblicità ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 33 del 2013 e attraverso la pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito internet dedicato di cui all'articolo 21.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, è individuata una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti del Fondo per la ricostruzione, da destinare a:
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree produttive;
b) attività di promozione turistica, culturale, sociale e ambientale;
c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali con particolare riguardo a quelle promosse da giovani e donne;
e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
f) interventi e servizi di mobilità e connettività;
g) attivazione di servizi di welfare, ad integrazione di quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico, per le persone che vivono e lavorano nei territori colpiti;
h) azioni di supporto allo sviluppo e al consolidamento delle attività dell'associazionismo e dagli enti del terzo settore locale, alla costituzione di nuove associazioni e alla creazione e sostenibilità di spazi di socialità nelle aree colpite;
i) attività di partecipazione delle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta, ai processi di pianificazione e programmazione municipale.