Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un sistema informativo integrato, realizzato e gestito dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto a garantire la gestione unitaria e centralizzata dei dati da utilizzare nell'ambito della prevenzione, della gestione dell'emergenza e della ricostruzione successiva agli eventi di cui all'articolo 1, anche a supporto delle attività tecnico-economiche e di programmazione, prevedendo l'acquisizione dei dati già presenti nei sistemi informativi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali e definendo modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione e l'analisi informatizzata, nonché garantendone il costante aggiornamento.