stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.44.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
3.44.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ident. 3.45.3.46.