Al comma 6, lettera d), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: contratto di lavoro a tempo determinato, con le seguenti: contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche,.
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 6, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
b) all'articolo 11, comma 8, sostituire le parole: umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: individuate a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.