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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.20.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
3.20.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) entro 60 giorni dalla nomina, sulla base di un monitoraggio svolto, definisce il fabbisogno di ulteriori unità di personale da assegnare secondo un piano triennale di impiego ai comuni colpiti per lo svolgimento delle ulteriori attività connesse alle misure di ricostruzione di cui al successivo Capo II a valere sui fondi di cui all'articolo 6. A tal fine i comuni trasmettono al Commissario una relazione manifestando lo stato degli uffici ed il provvedimento è adottato in proporzione ai danni verificatisi nel comune come quantificati dalle schede di rilevazione. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, per le esigenze connesse alle attività di ricostruzione in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   a-ter) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;.