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Legislatura XIX

Proposta emendativa 25.01.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
25.01.
(inammissibile limitatamente al capoverso art. 28-ter)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche alla disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

  1. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. In deroga all'articolo 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato d'emergenza nei comuni interessati da eventi calamitosi di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24, può essere disposta la sospensione o il differimento dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, e comunque non inferiore a novanta giorni.
   1-ter. La sospensione di cui al comma 1-bis si applica limitatamente ai soggetti aventi la residenza, il domicilio, la sede legale o operativa, alla data dell'evento calamitoso, nei comuni individuati dalla delibera dello stato di emergenza.
   1-quater. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei lavoratori residenti nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, non operano le ritenute alla fonte, a decorrere dalla data dell'evento calamitoso e fino al termine del periodo di sospensione così come individuato dal comma 1-bis. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
   1-quinquies. Nei confronti dei contribuenti di cui al comma 1-ter, sono sospesi nel periodo definito dalla delibera di cui al comma 1-bis i termini dei versamenti e degli adempimenti dovuti ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della tassa sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, indipendentemente dalla ubicazione dei fabbricati assoggettabili a tassazione locale.
   1-sexies. Nei comuni individuati dalla delibera dello stato di emergenza sono, altresì, sospesi per il periodo di cui al comma 1-bis:

   a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

   b) i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   c) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle regioni;

   d) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo le domande di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

   e) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'evento calamitoso rappresentino almeno il cinquanta per cento del capitale sociale;

   f) i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data dell'evento calamitoso presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis.

   1-septies. Fino al termine del periodo di sospensione definito dal comma 1-bis, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefìci di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis interessati dall'evento calamitoso, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
   1-octies. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche, che hanno sede legale o operativa nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento calamitoso.
   1-novies. Le esenzioni previste dal comma 1-octies sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

   a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis;

   b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, dichiarati inagibili.

   1-decies. Le esenzioni previste dai commi 1-octies e 1-novies non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 1-bis, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 1-octies e 1-novies ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata delibera.
   1-undecies. I redditi dei fabbricati, ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.
   1-duodecies. Le disposizioni di cui al comma 1-undecies, limitatamente agli immobili ad uso produttivo, sono concesse nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
   1-terdecies. Con successive delibere del Consiglio dei ministri possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, ulteriori comuni colpiti dall'evento calamitoso, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta dal comma 1-bis.
   1-quaterdecies. Agli oneri finanziari, derivanti dalle misure di cui ai commi precedenti, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 44».

   b) dopo l'articolo 28, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 28-bis.
(Sospensione dei termini)

   1. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi sono, altresì, sospesi per il periodo di cui all'articolo 28, comma 1-bis:

   a) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

   b) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

   c) previa istanza del debitore, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica, previa istanza del debitore, anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria, aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. Previa istanza del debitore, la sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

   2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze situate nei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis.
   3. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo di sospensione.
   4. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis, sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Art. 28-ter.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza di costruzioni ed edifici che ospitano luoghi di lavoro)

   1. I requisiti di solidità e stabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche relativi agli edifici ed alle costruzioni che ospitano luoghi di lavoro s'intendono riferiti ai requisiti previsti dalle norme tecniche per le costruzioni adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008.

Art. 28-quater.
(Finanziamenti agevolati)

   1. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse.
   2. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla quota capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 28-quinquies.
(Misure a sostegno dei lavoratori)

   1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'evento calamitoso di cui alla delibera dello stato di emergenza di cui all'articolo 28, comma 1-bis, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un datore di lavoro avente sede legale od operativa in uno dei territori dei comuni ivi indicati e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nei limiti di cui al presente articolo e in ogni caso entro il limite temporale dello stato di emergenza, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.
   2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri.
   4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri.
   5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
   6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla delibera dello stato di emergenza, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
   7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
   8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla delibera dello stato di emergenza, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dagli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
   9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa individuato con la delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato di emergenza e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande anche derogando alla disciplina prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefìci di cui ai medesimi commi da 1 a 8.
   10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 28-sexies.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)

   1. Per il periodo individuato con delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data dell'evento calamitoso di cui alla delibera dello stato di emergenza, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis, e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi medesimi, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, nella misura massima complessiva determinata dalla predetta delibera. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa determinato dalla predetta delibera. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 1.
   3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».