Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-ter è aggiunto il seguente:
«Art 20-quater. (Ulteriori misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) – 1. Al fine di concedere un contributo una tantum a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, che sono state impossibilitate a riaprire le loro attività, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis.
2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione, nel limite massimo di 40 mila euro per ciascuna impresa.».