Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Zone franche urbane)
1. Nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, sono istituite zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Nelle zone franche urbane istituite ai sensi del comma 1 i benefìci economici e occupazionali previsti dall'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono riconosciuti, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso.