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Legislatura XIX

Proposta emendativa 23.02.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
23.02.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Zone franche urbane)

  1. Nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, sono istituite zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Nelle zone franche urbane istituite ai sensi del comma 1 i benefìci economici e occupazionali previsti dall'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono riconosciuti, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso.

ident. 23.01.23.03.23.04.