stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.01.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
21.01.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose)

  1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.
  2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione», la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture – uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.
  3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

ident. 21.02.