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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.4.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
2.4.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione aggiungere le seguenti: e al Parlamento, allo scopo di consentire alle competenti Commissioni lo svolgimento di attività di verifica e monitoraggio, anche mediante audizioni apposite e sessioni da tenersi nei territori interessati, nonché ai fini dell'emissione dei pareri di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 5, comma 1,;

   b) all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.