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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.12.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
19.12.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, il Commissario straordinario può individuare eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dall'evento calamitoso, autorizzati, sino alla cessazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree.
  8-ter. Per consentire il rapido avvio a recupero dei materiali prodotti a seguito dell'evento calamitoso, possono essere autorizzati, in deroga alla normativa vigente, aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto.
  8-quater. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento del materiale derivante dall'evento calamitoso con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a dieci giorni.
  8-quinquies. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per le terre e rocce da scavo prodotte a seguito dell'evento calamitoso, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è attestata dall'Autorità competente tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dalla data della predetta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite come sottoprodotti.