Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.