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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.1.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
16.1.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.