Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Presidente della regione, con proprio provvedimento, può delegare altresì ai consorzi di bonifica, ai consorzi di miglioramento fondiario nonché ai consorzi gestori di canali demaniali, gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere e degli impianti pubblici di bonifica.