stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.01.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
12.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono consentiti interventi edificatori, di qualsiasi natura e aventi qualsiasi destinazione, anche se già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, che comportino, anche solo parzialmente, consumo di suolo, nonché l'adozione e l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici o loro varianti che prevedano interventi di qualsiasi natura e aventi qualsiasi destinazione in aree libere. È comunque esclusa qualsiasi previsione di opera compresa in zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, oltreché qualsiasi previsione di opera ricadente in zona, anche non mappata, che negli ultimi dieci anni sia stata interessata da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti.
  2. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati approvati prima della medesima data e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.