stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.9.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1630

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
3.9.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al medesimo comma 1:

    dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo»;

    sopprimere la lettera c);

   al comma 2:

    alla lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 30 giugno 2024;

    alla lettera b), alinea, sostituire le parole: al 31 dicembre 2023 con le seguenti: al 30 giugno 2024;

    alla lettera b), capoverso lettera a), sopprimere le parole: a prevalente destinazione abitativa;

    alla lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure una persona di età uguale o superiore a 65 anni al momento del sostenimento della spesa sia presente nel nucleo familiare del contribuente oppure abbia domicilio o residenza nell'immobile oggetto di intervento;

    alla lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere i seguenti:

   b-bis) istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   b-quinquies) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

   al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e sia stato versato un acconto sul prezzo.