Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso lettera b) con il seguente:
b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente abbia un valore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.