Al comma 1, sopprimere le parole da: per i quali fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano come segue:
a) per «contenuti progettuali di dettaglio» si intendono le previsioni planivolumetriche approvate unitamente al piano;
b) per «titoli semplificati» si intende la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;
c) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano.