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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.9.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1630

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
1.9.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevedono che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento, è ammessa l'emissione di uno stato di avanzamento dei lavori straordinario entro e non oltre il 29 febbraio 2024 e, relativamente a questo, l'esercizio dell'opzione, di cui al comma 1 del medesimo articolo 121, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista dal comma 1-bis del medesimo articolo. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Lo stato di avanzamento dei lavori straordinario di cui ai precedenti periodi si intende emesso entro il 29 febbraio 2024, qualora la fattura sia trasmessa al Sistema di interscambio (SDI) di cui ai commi 211 e 212 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro i termini di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e comunque non oltre il 12 marzo 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, risulti effettuata a decorrere dal 1° marzo 2024 e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata a decorrere dal 1° marzo 2024, le detrazioni di cui al medesimo articolo 119 spettano nella misura pari al 60 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.