Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i medesimi interventi di cui al periodo precedente, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 29 febbraio 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.