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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.62.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1630

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
1.62.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kilowatt di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kilowatt di potenza nominale.
  3-ter. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

   «5.1. Per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, nonché per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le detrazioni spettano, con le modalità di cui al comma 5, anche qualora l'installazione sia eseguita in assenza dell'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. La misura del 110 per cento si applica anche alle opere di costruzione e di rifacimento del tetto o ad altri interventi di coibentazione nel rispetto della normativa paesaggistico-ambientale eseguiti congiuntamente alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, nel limite complessivo di spesa non superiore a euro 40.000.
   5.2. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al comma 5.1 devono rispettare i seguenti requisiti:

   a) assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli altri interventi di cui al presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;

   b) sviluppare la massima potenzialità energetica possibile in relazione alle capacità della struttura ove sono installate le opere;

   c) prevedere la cessione, prioritariamente alla comunità energetica locale, della quota di energia prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno, al fine di soddisfare le esigenze della comunità medesima e di compensare gli immobili che per caratteristiche strutturali hanno minori capacità di produrre energia».