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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.60.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1630

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
1.60.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui al successivo comma.
  3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.