Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.