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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.58.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1630

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
1.58.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, in deroga al divieto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è sempre ammessa la cessione in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali procedono alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adottano, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al presente articolo.