Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 70 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.