Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.