Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono equiparate ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) del suddetto articolo 121 e autorizzate ad acquisire i crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalle società di cui al comma 1-bis.