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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.24.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1630

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
1.24.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) del medesimo articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d) del medesimo articolo 119, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2024, comunque entro il 31 dicembre 2024.
  1-ter. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «,la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
  1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.