Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I contribuenti che pur avendo usufruito dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non hanno ancora ultimato entro il 31 dicembre 2023 i relativi interventi, possono ultimarli usufruendo della medesima comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 e di tutti i bonus edilizi in vigore.