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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.15.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1630

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
1.15.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.