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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1630

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
1.1.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura dell'1,5 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.