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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.02.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1630

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di interventi edilizi ed incentivi per l'efficienza energetica e sisma bonus)

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2026, e si applica nella misura del 100 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
  2. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che non possono usufruire della detrazione di cui al comma 1 per inadeguata capienza fiscale, anche per solo uno degli anni in cui spetta la detrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  3. I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.