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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.83. in Assemblea riferita al C. 1627

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/12/2023  [ apri ]
1.83.

  Dopo il comma 488, aggiungere i seguenti:

  488-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, limitatamente ai comuni montani di cui all'Allegato 1 del Bando del 28 giugno 2019 del Capo del Dipartimento degli Affari regionali e delle autonomie, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2019, n. 97, e con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo la ripartizione stabilita dal decreto di cui al comma 488-ter ed entro i limiti di spesa di cui al comma 488-quater.
  488-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi annualmente entro il 31 gennaio di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è stabilita la quantificazione della parte di quota di cui al comma 488-bis, calcolata in maniera proporzionale al gettito IMU totale di ogni comune e fermo restando i limiti di spesa di cui al comma 488-quater.
  488-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 488-bis e 488-ter, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ex 1.957.