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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.80. in Assemblea riferita al C. 1627

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/12/2023  [ apri ]
1.80.

  Al comma 437, primo periodo, sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 3.300 milioni.

  Conseguentemente:

   al comma 442, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 236 milioni;

   dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

  442-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «e atmosferici»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «e atmosferici».

  442-ter. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

   b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025».

  442-quater. Agli oneri di cui alle lettere a) e b) del comma 442-ter, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  442-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

   i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

   i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

  442-sexies. All'articolo 20-septies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «conclude il procedimento con l'adozione di apposita ordinanza sindacale di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, trasmessa al Commissario straordinario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021»;

   b) al comma 4, le parole: «conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «provvede all'erogazione del contributo concesso»;

   c) al comma 8-bis, primo periodo, le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali».

  442-septies. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

    2) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono inserite le seguenti: «di proprietà di privati»;

   b) il comma 8 è soppresso.

  442-octies. All'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

   b) il comma 2 è soppresso;

   c) al comma 5, le parole da: «si osservano le procedure» fino a: «costo del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.».

  442-novies. Dopo l'articolo 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente:

   «Art. 20-terdecies. – (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali) – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
   2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

  442-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 437 a 442-novies, pari a 450 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2049 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.

ex 1.808.