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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.8. in Assemblea riferita al C. 1620-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/01/2024  [ apri ]
5.8.
(nonsegnalato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica di Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese.