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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.8. nelle commissioni riunite I-III in sede referente riferita al C. 1620

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2024  [ apri ]
5.8.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica di Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese.