Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto.