Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Protocollo si applica la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo si applica la giurisdizione italiana, europea ed internazionale e sono territorialmente competenti la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana, europea ed internazionale.