Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nei casi in cui l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero di fronte al giudice è accolta, il ricorrente è immediatamente portato nel territorio italiano con mezzi dello Stato italiano o tramite vettori di linea con oneri a carico dello Stato, gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ha diritto di accedere alle misure di accoglienza previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.