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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.33. nelle commissioni riunite I-III in sede referente riferita al C. 1620

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2024  [ apri ]
4.33.

  Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa, per lo svolgimento dell'incarico, alle udienze che si tengono direttamente nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e se ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riceve un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura comunque non superiore a euro 1.000. Le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.