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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.32. nelle commissioni riunite I-III in sede referente riferita al C. 1620

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2024  [ apri ]
4.32.

  Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. L'udienza si tiene in appositi locali dedicati individuati nelle strutture di cui alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo alla presenza del migrante e del suo difensore scelto tra gli avvocati iscritti in Italia negli albi dell'ordine degli avvocati e dell'avvocato del cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo; a quest'ultimo è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 1.000, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il difensore dello straniero può chiedere di partecipare all'udienza con modalità telematiche. All'udienza partecipa un interprete della lingua dello straniero o di altra lingua da lui conosciuta in modo adeguato individuato dal giudice tra persone che non svolgono funzioni analoghe di interprete e traduttore nell'ambito dell'organizzazione delle strutture di cui indicata alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo.