Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Allo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 sono garantiti il trattamento e i diritti riconosciuti ai migranti accolti nel territorio nazionale italiano, nel rispetto degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), i princìpi del giusto processo, il diritto inviolabile alla difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione italiana e la funzione rieducativa della pena in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione italiana.
Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.