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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.60. in Assemblea riferita al C. 1620-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2024  [ apri ]
3.60.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. A seguito di decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente per la convalida del trattenimento o per la proroga dello stesso nella struttura indicata alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, può essere trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.