Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle aree di cui al comma 2 non possono essere condotte persone che versano in condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari da garantire nelle predette aree è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di salute e vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.