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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.32. in Assemblea riferita al C. 1620-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2024  [ apri ]
3.32.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare di cui al comma 2, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare – Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea – adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 313, alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo – Convenzione SAR – adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 aprile 1989, n. 147 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.