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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.31. in Assemblea riferita al C. 1620-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2024  [ apri ]
3.31.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere trattenuti soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.