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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.30. nelle commissioni riunite I-III in sede referente riferita al C. 1620

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2024  [ apri ]
3.30.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o che appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.