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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.28. nelle commissioni riunite I-III in sede referente riferita al C. 1620

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2024  [ apri ]
3.28.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.

ident. 3.29.